ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIACCHE VERDI

Raggruppamento Provincia di Napoli

STATUTO

Art. 1 – DENOMINAZIONE

L’Associazione Nazionale Giacche Verdi Raggruppamento Provincia di Napoli, in forma abbreviata A.N.Gi.V. Raggrupp. Prov. di Napoli Onlus, è una organizzazione senza scopo di lucro, composta da volontari anche a cavallo, affiliata alla Associazione Nazionale Giacche Verdi individuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 8 luglio 1986 n° 349, dal MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, (DEC/RAS/159/2008) quale Associazione di Protezione Ambientale (G.U. n. 93 del 19 aprile 2008).L’Associazione Nazionale Giacche Verdi Raggruppamento Provincia di Napoli è costituita giusta delibera dell’A.N.Gi.V. Comitato Regionale Campania Onlus del 15 aprile 2009.L’Associazione utilizzerà sempre l’acronimo di Onlus se e in quanto ne ricorrono i presupposti.

Art. 2 - ORGANIZZAZIONE

L’attività del Raggruppamento Provinciale è disciplinato dal presente Statuto e la propria attività si svolge nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 11.8.91 n. 266 (Legge quadro sul volontariato), delle altre leggi statali, e di quelle regionali e provinciali, e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.L’Associazione è un’Associazione di volontariato a carattere Nazionale ed Internazionale di promozione Sociale con finalità culturali, sportive, educative, ricreative, assistenziali e di volontariato e agisce prevalentemente con l’impiego del Cavallo nella protezione Ambientale e Civile, per la tutela dei Diritti Civili, con finalità di solidarietà Sociale.I Raggruppamenti provinciali, hanno piena autonomia patrimoniale e finanziaria in quanto organismi giuridicamente ed amministrativamente autonomi e dipendono dal Consiglio Direttivo Nazionale soltanto per gli aspetti generali e le attività di interesse Nazionale.

Art. 3 – SEDE

La Sede provinciale dell'Associazione Nazionale Giacche Verdi Raggruppamento Provincia di Napoli Onlus è sita in Via San Giovanni, n. 104 – 80044 Ottaviano (NA). La sede provinciale può essere variata con delibera del Consiglio Direttivo provinciale.

Art. 4 – SCOPI

L’Associazione ha i seguenti scopi:- i Raggruppamenti provinciali A.N.Gi.V. non hanno scopo di lucro e perseguono esclusivamente finalità di protezione civile di conservazione, salvaguardia e tutela dell’ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell’equilibrio naturale nonché di solidarietà Sociale nel campo dell’assistenza alle persone in disagio sia fisico che psicologico.

I suoi principali scopi sono:- la diffusione e l’utilizzo del cavallo;- coadiuvare tutte le organizzazioni Regionali, Nazionali ed Internazionali che si occupano di protezione ambientale e civile;- la formazione personale e professionale dei propri Soci e di altri soggetti interessati svantaggiati;- la promozione di una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare la valorizzazione dei beni ambientali e culturali con assunzione di qualifiche e funzioni derivanti dalle leggi regionali e provinciali che regolano la materia;- affiancare i servizi di protezione ambientale e protezione civile, al Corpo Forestale regionale, Comunità Montane, Enti Pubblici, Privati ed Autorità Civili per prevenire il degrado ambientale, calamità, incendi e portare soccorso in caso di sinistri.- promuovere il volontariato come crescita individuale della persona e della collettività;- esercitare ogni attività connessa all’equitazione nei suoi rapporti con l’escursionismo, le attività del tempo libero all’aperto, il turismo e l’agriturismo, gli sport equestri, anche in collaborazione con Istituzioni pubbliche e private, con altre Associazioni e con Federazioni Sportive riconosciute, garantendo comunque la sua autonomia;- organizzare lezioni, visite, escursioni per gli studenti, al fine di stimolare ed incrementare la conoscenza ed il rispetto della natura, degli animali, con preciso riferimento al cavallo;- svolgere attività di controllo, vigilanza e prevenzione per la salvaguardia delle aree protette e non; - stabilire cooperazioni progettuali di educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado;- organizzare manifestazioni a scopo divulgativo, culturale e benefico.Stabilire rapporti di collaborazione con le Istituzioni pubbliche e private, in particolare con le organizzazioni sportive, ricreative e culturali Nazionali ed Internazionali.I Raggruppamenti provinciali, in relazioni a tali scopi, provvede, tra l’altro, al coordinamento delle iniziative dei Gruppi Operativi Locali.Il Raggruppamento provinciale concorre, per quanto in sua facoltà e competenza, al perseguimento degli scopi Sociali previsti dall’art. 4 dello Statuto Nazionale A.N.Gi.V. e alle disposizioni contenute nelle delibere adottate dai competenti Organi Nazionali.

Per il raggiungimento dei propri scopi Sociali può:- acquisire e gestire direttamente o tramite le sue organizzazioni periferiche strutture, aree e impianti per le attività culturali e per la pratica dell’equitazione, in proprietà o in affidamento da Enti pubblici o privati;- svolgere attività connesse a quelle istituzionali, strumentali per il raggiungimento dei fini sopra esposti.- tutela giuridica e giudiziaria dell’ambiente.Le risorse economiche sono utilizzate esclusivamente per gli scopi Statutari.

Art. 5 – SOCI

Il Socio è colui che prestando la propria attività personale in modo spontaneo e gratuito aderisce liberamente alle finalità dell’Associazione e contribuisce a realizzare gli scopi che l’Associazione si prefigge di raggiungere ed espressi nel presente Statuto.La domanda di Socio va presentata con apposita istanza scritta, controfirmata da chi ne esercita la patria potestà se il richiedente è minorenne, al Consiglio Direttivo Provinciale. L’acquisizione è ratificata, con giudizio insindacabile, dal Consiglio Direttivo Regionale.L’adesione all’A.N.Gi.V. Raggrupp. Prov. di Napoli Onlus comporta automaticamente l’accettazione di tutte le norme e condizioni espresse nell’art. 6 del presente Statuto.Tutti i Soci possono ricoprire cariche Sociali a condizione di aver raggiunto la maggiore età e di essere in regola con le quote con il pagamento della quota Sociale entro il decimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

I Soci che compongono l’Associazione sono:Volontari Operativi: sono Soci Volontari Operativi tutti coloro che hanno compiuto almeno 14 anni.I Soci Volontari Operativi, prestano gratuitamente la propria opera al fine di conseguire gli scopi Sociali. Sostenitori: sono Soci non operativi che, condividendo gli scopi dell'Associazione contribuiscono al sostentamento della stessa.Benemeriti: sono Soci che per la loro posizione Sociale si prodigano con impegno a beneficio dell'Associazione e vengono riconosciuti tali per i loro meriti dai Consigli provinciali, regionali o dal Consiglio Direttivo Nazionale.Aggregati: sono Soci Aggregati tutti coloro che non hanno compiuto 14 anni. La qualifica di Socio si perde per dimissioni, la morosità del pagamento della quota Associativa annuale comporta la radiazione definitiva; nel caso in cui un Socio venisse radiato dall’Associazione, questi non potrà essere iscritto in alcuna sede periferica.

 

Art. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Ogni Socio ha diritto:- partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione rispettandone le norme previste dal presente Statuto e dal regolamento interno;- esprimere nelle sedi deputate ai vari livelli il proprio voto per la scelta degli Organi dell’Associazione nonché per l’approvazione e la modifica dello Statuto; i Soci con diritto di voto non possono esprimere più di un voto (art. 2532 del Codice Civile);- i soci aggregati minorenni partecipano alle Assemblee rappresentati da uno dei propri genitori o da chi ne fa le veci;- candidarsi alle cariche Associative a condizione di essere in regola con il pagamento delle quote Sociali e di aver compiuto 18 anni;- avere la tessera A.N.Gi.V. con validità dell’anno solare;- aderire ad altre Associazioni purché le stesse non ledano i diritti e gli interessi dell’A.N.Gi.V. e purché gli scopi Sociali non siano in netto contrasto con quelli A.N.Gi.V. o tanto simili da poter ingenerare confusione circa l’operato del Socio;- avere il rimborso delle spese vive sostenute e documentate in misura preventivamente decisa dagli organi Sociali competenti.

Ogni Socio ha il dovere di:- comportarsi in modo corretto nel pieno rispetto del presente Statuto;- rispettare i regolamenti interni e ogni altra norma emanata dagli Organi direttivi dell’Associazione;- indossare l’uniforme in perfetto ordine, curandone lo stato di conservazione (art. 11 del presente Statuto).- avere spirito di solidarietà in linea con i principi dell’Associazione;- corrispondere regolarmente la quota Associativa entro i termini stabiliti;- risolvere ogni questione o controversia esclusivamente nell’ambito dell’Associazione attraverso i propri Organi interni.

Art. 7 - ORGANI SOCIALI

Gli Organi Sociali sono costituiti da:ASSEMBLEA ORDINARIAASSEMBLEA STRAORDINARIAASSEMBLEA ELETTIVA Assemblea Ordinaria: è convocata dal Presidente provinciale o in caso di assenza o impedimento dal Vicepresidente, entro il 31 marzo di ogni anno Sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario.E’ composta da tutti i Soci a livello provinciale. Convocata, delibera:- l’elezione, ogni quattro anni (quadriennio olimpico), del Presidente provinciale e gli altri componenti il Consiglio Direttivo provinciale;- approvazione della relazione tecnica, morale e programmatica presentata dal Presidente provinciale;- approvazione del bilancio annuale provinciale;- su argomenti posti all’ordine del giorno. Assemblea Straordinaria: è convocata dal Presidente provinciale o su richiesta e motivata da almeno 2/3 del totale dei Soci iscritti. E’ composta da tutti i Soci a livello provinciale.Convocata delibera:- sulle modifiche dello Statuto;- sullo scioglimento dell’Associazione;- in caso di decadenza anticipata del Presidente o del Consiglio Direttivo provinciale, rielegge l’intero Organo regionale;- su argomenti posti all’ordine del giorno. Assemblea Elettiva: è convocata dal Presidente provinciale ogni quattro anni (quadriennio olimpico) ed ogni qualvolta si rendesse necessaria l’elezione degli Organi provinciali.E’ composta da tutti i Soci a livello provinciale. Convocata delibera:- l’elezione del Presidente provinciale;- l’elezione dei Consiglieri provinciali; Le convocazioni delle Assemblee provinciali Ordinarie, Straordinarie ed Elettive devono avvenire con comunicazione scritta da inviarsi a tutti i Soci della Provincia almeno 8 giorni prima della data fissata con avviso contenente il luogo la data e l’ora e gli argomenti da trattare.Le Assemblee sono idonee a deliberare quando sono state regolarmente convocate ed in prima convocazione, sono presenti o rappresentati almeno la metà più uno (50% + 1) del totale dei Soci aventi diritto di voto.In seconda convocazione, da fissarsi nello stesso giorno e luogo della prima, ad un’ora di distanza, l’assemblea è costituita validamente qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.Le Assemblee Ordinaria, Straordinaria ed Elettiva deliberano con il voto a maggioranza semplice.Può partecipare ai lavori delle Assemblee provinciali, con il solo diritto di parola, il Presidente regionale. Nelle Assemblee ogni Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare per delega scritta da un altro Socio, purché entrambi in regola con il pagamento della quota Associativa.E’ ammessa una sola delega per Socio.

Art. 8 - ORGANI E CARICHE SOCIALI

Le cariche Sociali sono costituite da:

CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALEPRESIDENTE PROVINCIALECOLLEGIO DEI SINDACI REVISORI COLLEGIO DEI PROBIVIRIGRUPPO OPERATIVO LOCALERESPONSABILE GRUPPO OPERATIVO LOCALE

Tutte le cariche Sociali sono elettive e gratuite.

Consiglio Direttivo ProvincialeL’Associazione Nazionale Giacche Verdi Raggruppamento Provincia di Napoli Onlus è retta da un Consiglio Direttivo provinciale costituito da un Presidente e da quattro Consiglieri.Per esigenze organizzative il Consiglio provinciale può essere composto da un massimo di sei Consiglieri. Il Presidente e i Consiglieri sono tutti eletti dall’Assemblea Elettiva provinciale ogni quattro anni (in corrispondenza dell’anno olimpico).Il Consiglio Direttivo provinciale elegge, tra i Soci della Provincia, il Segretario Amministrativo provinciale.Il Presidente ed i Consiglieri sono rieleggibili; in caso di dimissioni, di un Consigliere, subentra il primo candidato non eletto, in caso di dimissioni contemporanee di tre Consiglieri (la metà più 1) o di dimissioni del Presidente provinciale, il Consiglio provinciale è sciolto.Eventuali controversie del Raggruppamento provinciale sono di competenza del Collegio Provinciale dei Probiviri.

Il Consiglio Direttivo provinciale è deputato a:- amministrare i fondi del Raggruppamento provinciale;- nominare il Vicepresidente provinciale;- nominare il Coordinatore provinciale;- nominare il Collegio regionale dei Sindaci Revisori;- nominare il Collegio regionale dei Probiviri;- nominare i responsabili dei Gruppi Operativi Locali;- nominare il Segretario Amministrativo provinciale;- valutare l’accoglimento delle domande di ammissione di nuovi Soci e sottoporle a ratifica del Consiglio Direttivo regionale;- redigere il bilancio preventivo annuale;- redigere il bilancio consuntivo annuale che deve essere approvato dall’Assemblea provinciale entro il 31 marzo (rendiconto economico e finanziario) ed inviarlo entro il 30 aprile alla Segreteria regionale.Il Consiglio Direttivo provinciale è presieduto dal Presidente provinciale ed è convocato dallo stesso mediante avviso o fax a ciascun Consigliere anche in modo informale almeno 8 giorni prima della data di riunione.Il Consiglio provinciale deve riunirsi almeno 3 (tre) volte all’anno o ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio provinciale su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei Consiglieri.Le riunioni del Consiglio provinciale sono valide se alla seduta è presente la maggioranza dei suoi componenti.I Consiglieri che, salvo giustificato motivo, non prendono parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo provinciale, decadono dalla carica.

Presidente provincialeIl Presidente provinciale rappresenta legalmente l’Associazione nella Provincia.Il Presidente provinciale risponde per via gerarchica del proprio operato al Consiglio Direttivo regionale, è responsabile del coordinamento di tutta l’attività svolta a nome dell’Associazione Nazionale Giacche Verdi Raggruppamento Provincia di Napoli Onlus nella propria Provincia.Il Presidente provinciale deve essere cittadino italiano avente residenza in un Comune della propria Provincia.Il Presidente provinciale in qualità di rappresentante pro tempore, può assumere azioni legali nell’ambito territoriale della propria Provincia ai sensi della legge 349/1986, assumendone i relativi oneri salvo disposizioni del Consiglio Direttivo regionale.Il Presidente provinciale è eletto dall’Assemblea Elettiva provinciale dei Soci.Il Presidente provinciale convoca il Consiglio Direttivo provinciale almeno 3 (tre) volte all’anno, ne presiede le riunioni e ne firma le deliberazioni.La ricorrente mancata convocazione del Consiglio Direttivo provinciale è considerata inadempienza Sociale.Il Presidente provinciale firma il bilancio annuale da presentare ai Soci in Assemblea e firma i mandati di pagamento.Può adottare deliberazioni in via di estrema urgenza, in particolare quando è necessario provvedere ad atti dovuti, ovvero ad adempimenti indifferibili, con l’obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica, nella prima sessione utile, del Consiglio Direttivo provinciale.Nell’ipotesi di dimissioni del Presidente provinciale – delle quali prende atto il Consiglio Direttivo provinciale – il Presidente continua a svolgere le funzioni di ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo eletto e deve convocare l’Assemblea entro 60 (sessanta) giorni dalle proprie dimissioni. Le elezioni dovranno svolgersi entro i 30 (trenta) giorni successivi.In caso di impedimento definitivo del Presidente, le funzioni vicarie sono esercitate dal Vicepresidente o da un Socio più anziano di età che deve svolgere altresì gli adempimenti elettivi secondo le modalità di cui al comma precedente.L’incarico di Presidente provinciale è incompatibile con l’incarico di Responsabile del Gruppo Operativo Locale.

Collegio dei Sindaci Revisori: è composto da tre componenti effettivi e da due componenti supplenti; il Presidente e i componenti il Collegio sono eletti dal Consiglio Direttivo provinciale. Nelle strutture provinciali dove il Collegio non è costituito le verifiche possono essere svolte dal Collegio Nazionale.Il Collegio vigila e controlla i Bilanci del Raggruppamento provinciale; verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei Bilanci e delle scritture contabili.Il Collegio dura in carica quattro anni (quadriennio olimpico) e decade in caso di decadenza del Consiglio Direttivo provinciale.Il Collegio verifica dal punto di vista contabile la correttezza dei Bilanci; è competente, inoltre, a giudicare tutte le violazioni amministrative commesse dai Soci.

Il Collegio dei Sindaci Revisori ha il compito di:-controllare l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione a livello provinciale; -verificare le entrate; -verificare la regolarità di tutte le spese; -verificare la consistenza e la destinazione delle eccedenze attive; -verificare i bilanci preventivi e consuntivi-controllare gli inventari dei beni mobili ed immobili; I componenti del Collegio dei Sindaci Revisori, non possono rivestire cariche direttive o esecutive a livello regionale e provinciale.Partecipano unicamente, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo provinciale quando è in discussione il Bilancio.Il Consiglio Direttivo provinciale ha facoltà insindacabile di rimuovere dall’incarico i componenti il Collegio provinciale dei Sindaci Revisori, previo provvedimento scritto e motivato.

Collegio dei Probiviri: è composto da tre componenti effettivi e da due componenti supplenti; il Presidente e i componenti il Collegio sono eletti dal Consiglio Direttivo provinciale. Il Collegio dura in carica quattro anni (quadriennio olimpico) e decade in caso di decadenza del Consiglio Direttivo provinciale. Nell’ambito delle proprie competenze il Collegio può avvalersi del Regolamento di Disciplina Nazionale.Nelle strutture Provinciali e regionali dove il Collegio non è costituito i provvedimenti sono adottati dal Collegio Nazionale.

Al Collegio dei Probiviri sono demandati i seguenti pareri:- provvedimenti che comportino conseguenze di natura Associativa a livello provinciale;- fatti illeciti commessi da tesserati ai danni dell’Associazione;- controversie in ordine alle violazioni dello Statuto;- controversie in ordine alle violazione dei regolamenti interni; - controversie tra i Soci e tra organi dell’Associazione.Al termine della propria attività il Collegio esprime entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, sentito gli interessati un parere o una sentenza di cui ne da notizia al Presidente provinciale.I componenti del Collegio dei Probiviri, possono rivestire cariche direttive o esecutive a livello regionale e provinciale.Il Consiglio Direttivo provinciale ha facoltà insindacabile di rimuovere dall’incarico i componenti il Collegio provinciale dei Probiviri, previo provvedimento scritto e motivato.Eventuali controversie sull’elezione del Collegio dei Probiviri provinciali sono di competenza del Collegio regionale dei Probiviri.

Gruppo Operativo Locale: i Gruppi Operativi Locali, sono organi territoriali e rappresentano l'A.N.Gi.V. a livello locale, la loro costituzione è deliberata dal Consiglio Direttivo regionale o dal Consiglio Direttivo provinciale se regolarmente costituito.I G.O.L. sono composti dai Soci Volontari a livello Comunale ed attuano i piani e svolgono le attività per la realizzazione della politica Sociale Associativa.Ogni G.O.L. ha sede nei Comuni della Regione e deve essere formato dal 6 (sei) Soci Volontari regolarmente iscritti.I Gruppi Operativi Locali prendono il nome di uno dei Comune dove operano.Ove particolari situazioni locali lo richiedano i G.O.L. possono essere formati dal un numero inferiore di Soci previo parere del Consiglio Direttivo regionale.I G.O.L. svolgono, nel proprio territorio, i compiti loro assegnati da leggi e regolamenti, dalle decisioni assunte dagli organi Nazionali, regionali e provinciali dell’ A.N.Gi.V. e collaborano fra loro per il raggiungimento degli scopi Sociali.L’organizzazione dei Gruppi Operativi Locali è disciplinata dal presente Statuto e la sua attività si svolge nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 11.8.91 n. 266 (Legge quadro sul volontariato), delle altre leggi statali, nonché di quelle regionali e provinciali, e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Responsabile Gruppo Operativo Locale: è nominato dal Consiglio Direttivo provinciale.Ha poteri di rappresentanza del Gruppo Operativo Locale e rappresenta l’Associazione nei Comuni che compongono il suo Gruppo.

Ai sensi delle leggi in materia ambientale in genere, per quanto concerne le legislazioni regionali e provinciali, il Consiglio regionale, può conferire nomina di rappresentanza non legale ai responsabili dei Gruppi Operativi Locali nelle Istituzioni pubbliche.

Il Responsabile del G.O.L. risponde per via gerarchica del proprio operato al Consiglio Direttivo provinciale esso è responsabile del coordinamento di tutta l’attività svolta a nome dell’ Associazione.Deve essere cittadino Italiano avente residenza in un Comune appartenente al proprio Gruppo. Il Responsabile del G.O.L. non può firmare documenti riferiti a questioni amministrative e patrimoniali dell’Associazione ovvero, stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati, presentare progetti o richiedere finanzianti, rappresentare legalmente l’Associazione presso Enti, Istituzioni o Privati.Nell’ipotesi di dimissioni del Responsabile del G.O.L. delle quali prende atto il Consiglio Direttivo provinciale lo stesso continua a svolgere le funzioni di ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo eletto.La nomina dovrà avvenire entro i trenta giorni successivi.In caso di impedimento definitivo del Responsabile del G.O.L., le funzioni vicarie sono esercitate da un Socio più anziano di età.L’incarico di Responsabile di G.O.L. è incompatibile con l’incarico di Presidente provinciale.

Art. 9 - CARICHE NOMINALI SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Il Segretario Amministrativo è nominato dal Consiglio Direttivo provinciale, gestisce i fondi che sono messi a disposizione dal Consiglio Direttivo provinciale.Partecipa, senza diritto di voto, a tutti i Consigli provinciali; egli ha compiti esecutivi ed in particolare svolge le seguenti funzioni:- curare l’aspetto amministrativo-contabile dell’Associazione nella Provincia;- gestire i fondi che sono messi a disposizione dal Consiglio Direttivo provinciale;- redigere i verbali nelle riunioni del Consiglio Direttivo provinciale;- curare la corrispondenza del Consiglio Direttivo provinciale;- mantenere i rapporti con le strutture periferiche;- illustrare le relazioni finanziarie consuntive e tecnico-morali;- trasmettere entro il 31 marzo, il bilancio consuntivo e preventivo provinciale alla Segreteria regionale;- incassare le quote Sociali annuali pagate dai Soci e versarle alla Segreteria regionale entro il 31 marzo dell’anno solareII Segretario Amministrativo provinciale raccoglie tutte le richieste di autorizzazione (per attività straordinarie, manifestazioni ecc.) da sottoporre alla firma del Presidente provinciale. Il Segretario Amministrativo provinciale è il materiale esecutore delle deliberazioni del Consiglio Direttivo provinciale ed è responsabile, in materia organizzativa, di tutte le funzioni a ciò necessarie.La sua carica non è in contrasto con incarichi a livello provinciale.

Art. 10 - AUTONOMIA AMMINISTRATIVAAMMINISTRAZIONE ENTRATE E PATRIMONIO

Autonomia AmministrativaIl Presidente Provinciale è responsabile di tutte le questioni legali ed amministrative nell’ambito del territorio della propria Provincia.L’Associazione Nazionale Giacche Verdi Raggruppamento Provincia di Napoli è amministrativamente autonoma, nel rispetto delle linee deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

AmministrazioneL’Associazione Nazionale Giacche Verdi Raggruppamento Provincia di Napoli Onlus è tenuta a presentare i Bilanci consuntivi e preventivi annuali nel rispetto dell’art. 10, comma 1, lett. g, del D.Lgs. 460/97.I Bilanci consuntivi e preventivi annuali dell’Associazione devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale entro il 30 aprile di ogni anno.I Bilanci sono resi noti a tutti gli organismi ed agli iscritti che ne fanno richiesta previo pagamento delle spese di segreteria.I Bilanci si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e devono essere presentati per l’approvazione alle rispettive Assemblee.La mancata trasmissione del Bilancio alla Segreteria Nazionale è sanzionata dal Collegio Nazionale dei Probiviri.

EntrateLe entrate dell’Associazione Nazionale Giacche Verdi Raggruppamento Provincia di Napoli sono costituite:- dalle quote Sociali versate annualmente dai Soci;- dalle elargizioni fatte dai Soci o da terzi;- dai contributi erogati da Pubbliche Amministrazioni;- da sponsorizzazioni;- dalle entrate a vantaggio dell’Associazione a livello provinciale.

PatrimonioIl patrimonio Sociale dell’Associazione Nazionale Giacche Verdi Raggruppamento Provincia di Napoli Onlus è costituito:- dagli eventuali avanzi di gestione a livello provinciale;- dai contributi elargiti (Enti o altre Associazioni) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione a livello provinciale.All’Associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi o capitali durante la vita dell’Associazione stessa salvo che la destinazione non sia imposta per legge o effettuata a favore di altre onlus che per legge, Statuto, regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.All’Associazione è fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 11 - SEGNO DISTINTIVO - UNIFORME

Segno distintivo: Il Segno distintivo, dell’Associazione o altrimenti denominato “Stemma”, ha le seguenti caratteristiche: Scudetto stilizzato, con le punte superiori di destra e di sinistra smussate a 45 gradi, i lati, destro e sinistro si presentano con forma arrotondata convessa e concava, culminanti verso il basso a punta, con il bordo di colore oro.Su fondo di colore verde bandiera, nella parte superiore, è raffigurata un Aquila Reale, in evoluzione di atterraggio, di colore oro, inoltre è raffigurata, all’interno di un cerchio, di colore oro, posto nella parte inferiore, la testa di un cavallo di colore bianco con crini neri, nella parte inferiore del cerchio vi è la scritta in stampatello A.N.Gi.V., di colore nero.Posta sul lato destro, dall’alto verso il basso vi è la scritta in stampatello GIACCHE VERDI, di colore oro, ombreggiata di colore verde.Posta sulla sinistra in basso, diagonalmente dall’alto verso il basso vi è la scritta O.N.L.U.S., di colore nero.Lo stesso è conforme allo Stemma riportato in calce sulla prima pagina del presente Statuto.

Uniforme: L’uniforme ufficiale dell’Associazione Nazionale Giacche Verdi Raggruppamento Provincia di Napoli Onlus é quella deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale, e prevede due alternative in base alle stagioni. Segno distintivo e Uniforme sono quelli regolarmente registrati alle autorità competenti.

Art. 12 – DURATA

La durata dell’Associazione Nazionale Giacche Verdi Raggruppamento Provincia di Napoli è illimitata.

Art. 13 - SCIOGLIMENTO

L’Associazione si scioglie per deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci.In caso di scioglimento, il patrimonio di beni mobili e immobili saranno devoluti ad altre Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale, così come previsto dall’art. 10 comma 1, lettera f, D. Lgs. 460/97, sentito l'organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, Legge 662/96.

Art. 14 - NORME DI RINVIO

Il presente Statuto può, ai fini di adeguamento a nuove normative statali, regionali e provinciali, può essere modificato, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, mediante soppressione o sostituzione degli articoli in esso contenuti, senza che tale adeguamento costituisca modifica dello Statuto. Integrato dal Regolamento Nazionale, il presente Statuto, forma legge per tutti gli Associati, singoli e collettivi, che lo accettano nel totale dei suoi contenuti. Per quanto non espressamente indicato nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile o contenute in altre leggi dello Stato, Regioni e Province.

Art. 15 – NORME TRANSITORIE

I Raggruppamenti provinciali con un minimo di 24 (ventiquattro) Soci iscritti, sono regolarmente costituiti e pertanto devono attenersi alle norme e direttive previste nel presente Statuto, nello Statuto regionale, nello Statuto Nazionale e nel Regolamento Nazionale. I Raggruppamenti provinciali regolarmente costituiti, del proprio operato, rispondono gerarchicamente ai Raggruppamenti regionali.

Art. 16 – RAPPRESENTANZA

RAPPRESENTANZA NELLE ISTITUZIONI

La rappresentanza legale dell’Associazione Nazionale Giacche Verdi Raggruppamento Provincia di Napoli Onlus a livello Nazionale, compete a tutti gli effetti, al Presidente Provinciale.

Art. 17 - SANZIONI DISCIPLINARI

E’ passibile di sanzioni disciplinari l’iscritto all’Associazione Nazionale Giacche Verdi Raggruppamento Provincia di Napoli Onlus il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia e di garanzia dei diritti di altri iscritti e risulti lesivo per l’Associazione e configuri violazioni di principi e norme dello Statuto. L’attivazione della procedura avviene sulla base di una segnalazione scritta e motivata di un qualsiasi Organo o da qualsiasi Socio che se ne assume la responsabilità al Collegio dei Probiviri.

Art. 18 - GESTIONE STRAORDINARIA

Nel caso di grave violazione dello Statuto, il Consiglio Direttivo Provinciale, a maggioranza dei 2/3 presenti può, con provvedimento motivato, disporre lo scioglimento di qualsiasi Organo e la nomina di un Commissario Straordinario.Tale potere, nei casi di urgenza, può essere esercitato dal Presidente Regionale salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo Regionale nella sua prima riunione successiva.Il Commissario Straordinario svolge la normale amministrazione e predispone gli atti per la indizione della elezione degli Organi sociali.

Art. 19 – RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEI SOCI

I Soci dell’Associazione Nazionale Giacche Verdi Raggruppamento Provincia di Napoli Onlus saranno assicurati per malattia, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell’articolo 4 della legge 266/91 durante l’attività svolta per la stessa, con apposita polizza stipulata dall’ANGiV Regionale con una primaria società assicurativa.

Art. 20 - RESPONSABILITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati dal Presidente provinciale.

L’Associazione Nazionale Giacche Verdi Raggruppamento Provincia di Napoli Onlus può assicurarsi contro i danni derivanti da responsabilità contrattuale od extra contrattuale legati alla propria attività.